Contratti tipo
L’A*dS offre diverse basi per le trattative contrattuali tra autrice o autore ed editore, rispettivamente teatro, che ogni scrivente dovrebbe consultare prima di firmare un contratto.
La Carta delle condizioni contrattuali eque, adottata in occasione della Fiera del Libro di Francoforte il 13 ottobre 2017 dalle associazioni di autori svizzere, germaniche e austriache, delinea in 10 punti i principi essenziali di un contratto editoriale equo che autori e traduttrici devono ritrovare nei contratti, indipendentemente dalla forma di pubblicazione di un’opera.
L'A*dS propone un contratto-tipo per le opere di narrativa, che è stato concordato nel 1998 tra le associazioni delle autrici e degli autori di allora e l'Associazione degli editori di libri della Svizzera tedesca e retoromancia VVDS, dopo lunghe trattative. Facendo riferimento a questo modello di contratto, l’A*dS ha elaborato dei suggerimenti pratici su come condurre tali trattative; questi consigli sono disponibili in tedesco e francese, non ancora, purtroppo, in italiano. L’A*dS consiglia di far valere il modello di contratto anche nell’area italofona. In caso di problemi di comprensione, rivolgetevi al segretariato dell’A*dS. Raccomandiamo di prestare particolare attenzione nel caso in cui vi siano sottoposte bozze di contratto che presentano altre condizioni.
Commento all’articolo 4.4.1 (onorario per pubblicazione di libri):
Di regola l’autrice o l’autore riceve una parte percentuale delle vendite (tantième o ricavo netto), come pure una percentuale sugli importi dei ricavi per licenza di diritti accessori. Dal punto di vista degli autori in Svizzera vengono considerati giusti i seguenti onorari:
>> 10% del prezzo consigliato ai negozianti, dedotta l’imposta preventiva (prezzo di vendita non vincolante, PVV) per ogni esemplare venduto, pagato e non reso dell’edizione considerata,
>> nelle pubblicazioni elettroniche, 25% del ricavo netto raggiunto (PVV dedotti l’imposta preventiva e lo sconto commerciale) per ogni esemplare venduto e pagato,
>> nei ricavi per licenza, minimo 50% del ricavo netto.
Commento agli articoli 7.1 fino a 7.3 nel modello di contratto per opere letterarie:
L’A*dS rende attenti che la clausola di accomodamento prevista nell’articolo 7.2 del modello di contratto per opere letterarie non è più in vigore.
A differenza della Svizzera, la Germania, l’Austria e la Francia dispongono di modelli di contratti negoziati con gli editori. In Italia non sono stati finora convenuti simili contratti per le autrici e gli autori.
L’A*dS offre un modello di contratto per traduttori di opere letterarie. Sulla base di questo modello l’Associazione ha redatto dei consigli pratici per le trattative contrattuali, disponibili in tedesco e francese. L’A*dS consiglia di riferirsi a questi modelli anche nell’area italofona. Per eventuali difficoltà di comprensione, rivolgetevi al segretariato dell’A*dS.
Per l’ammontare degli onorari delle traduzioni di opere letterarie l’A*dS raccomanda di consultare il capitolo 3.2 della pubblicazione Raccomandazioni dell’A*dS sugli onorari per autori e traduttori (pdf).
Anche in Germania, Austria, Francia e Italia esistono dei modelli di contratto per traduttrici e traduttori letterari.
L’A*dS offre delle raccomandazioni per autrici e autori, traduttrici e traduttori riguardanti incarichi, rielaborazioni teatrali e/o drammatiche di testi, compreso un modello di contratto nei confronti di teatri stabili, palchi liberi e compagnie teatrali dilettanti.
Ulteriori aiuti e consigli sulle opere teatrali sono offerti, oltre che dall’A*dS, anche dalla Società svizzera degli autori SSA.
L’associazione t. ha sviluppato un Contratto di lavoro a tempo determinato per le collaborazione artistica o tecnica in produzioni teatrali, che rappresenta una buona base per regolare una collaborazione. Il modello di contratto è disponibile in tre lingue e può essere richiesto al team di consulenza, solo per i membri di t.
www.tpunto.ch